Una sentenza della Corte di Giustizia europea ha stabilito che su voli in coincidenza, si ha diritto ad un risarcimento per ritardo, anche se la seconda tratta è effettuata verso un paese extra Ue.
Valigia, Passaporto e carta d’imbarco. È tutto pronto per partire. Il viaggio che si è sognato da tanto tempo è a portata di mano; il tempo di salire sull’aereo e via.
Ma non sempre tutto fila liscio quando c’è di mezzo un aereo. Ritardi, cancellazioni, overbooking sono lì in agguato, pronti a mettersi di traverso tra noi e la meta.
Ma se un volo è in considerevole ritardo o è stato cancellato, come si deve comportare il passeggero? Dal 2004, i cittadini europei sono tutelati da una precisa legislazione comunitaria, la quale prevede un risarcimento compreso tra i 250 ai 600 euro, in caso il velivolo arrivi a destinazione con oltre tre ore di ritardo. Ma c’è di più.
Una recente sentenza della Corte di Giustizia europea ha determinato che qualora il ritardo di oltre tre ore avvenga sulla seconda tratta di un volo in coincidenza, la compagnia aerea che ha operato la prima tratta e che ha emesso il biglietto, è tenuta a risarcire il passeggero, anche se il secondo velivolo non fa parte dell’Ue e la destinazione finale è un Paese extra comunitario.
Naturalmente, affinché scatti il rimborso, i biglietti aerei devono avere tutti lo stesso Pnr, ovvero l’identico codice di prenotazione.